Art. 10.
(Conferenza nazionale per la montagna).

      1. È istituita la Conferenza nazionale per la montagna, composta da rappresentanti delle regioni, dell'Unione nazionale dei comuni e delle comunità ed enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. La Conferenza nazionale per la montagna elabora le linee di indirizzo per il coordinamento dello sviluppo delle zone montane e per la predisposizione del Piano triennale nazionale delle aree montane. Essa esprime altresì parere sui provvedimenti legislativi che riguardano la montagna e che sono sottoposti al parere della Conferenza unificata.

 

Pag. 11